Mozione “Attualità e rafforzamento dell’Autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia”

Pubblicato il martedì 18 Ott 2016

MOZIONE N. 230

Oggetto: “Attualità e rafforzamento dell’Autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia”

MORETTI, PAVIOTTI, LAURI, MARTINES, AGNOLA, BAGATIN, BOEM, CODEGA, CREMASCHI, GEROLIN, LIVA, ROTELLI, UKMAR, ZECCHINON, EDERA, GREGORIS

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 
OSSERVATO l’articolo 116, primo comma, della Costituzione, il quale dispone testualmente che “Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”; 
OSSERVATI lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, e le relative norme di attuazione; 
RICHIAMATI i diversi pronunciamenti del Consiglio regionale con i quali è stata a più riprese ribadita la difesa della Specialità e della potestà legislativa esclusiva della Regione; 
RICHIAMATA, altresì, l’attività di approfondimento scientifico e di elaborazione tecnica svolta dalla Sottocommissione “Autonomia speciale della Regione e riforme costituzionali”, costituita in seno alla V Commissione permanente; 
CONSIDERATA la profonda portata della Riforma costituzionale approvata dal Parlamento e sottoposta a referendum confermativo ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, relativamente all’assetto ordinamentale del nostro Paese e, in particolare, al rapporto Stato – Regioni;
RITENUTO che il nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione tracciato dalla Riforma costituzionale si qualifica per una incontestabile razionalizzazione dei poteri legislativi regionali e del conseguente ruolo delle Regioni nel rinnovato assetto costituzionale, coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale degli ultimi quindici anni ingenerato da un corposo contenzioso tra Stato e Regioni, e altresì coerente con un’ attuazione ascendente del principio di sussidiarietà verticale (c.d. chiamata in sussidiarietà), il quale impone in un sistema di equiordinazione ordinamentale (articoli 114 e 118 della Costituzione) di allocare le competenze presso l’Ente in grado di soddisfare adeguatamente esigenze di carattere unitario e generale;
RILEVATO che l’art. 39, comma 13, della legge di Riforma costituzionale, tuttavia, espressamente esclude l’applicabilità alle Regioni e Province autonome delle norme di cui al Capo IV della stessa legge costituzionale, ovvero delle norme che modificano gli articoli 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122 e 126 del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, rappresentando la chiara volontà di mantenimento e rafforzamento delle Autonomie speciali, mediante l’ultrattività per le sole Specialità del testo costituzionale attualmente vigente e mediante la rilevanza primaria attribuita al metodo negoziale basato sulla leale collaborazione istituzionale;
RITENUTO, pertanto, che la mancata modifica dell’articolo 116, primo comma, e la disposizione transitoria di cui all’articolo 39, tredicesimo comma, determinano per le Regioni e Province autonome una situazione che si rivela in termini opposti rispetto alla riduzione degli spazi di competenza delle Regioni ordinarie che emerge dalla riforma costituzionale, sancendo, quantomeno temporaneamente, una marcata differenziazione tra la condizione dei due tipi di regioni presenti nel nostro ordinamento statuale e assegnando, pertanto, alle Regioni e alle Province ad autonomia speciale di farsi principali promotrici della costruzione di un Senato della Repubblica quale reale ed influente luogo politico della dialettica Stato-Regioni; 
ATTESO che le Regioni e le Province ad autonomia speciale intendono, pertanto, cogliere dalla Riforma costituzionale la possibilità di un rinnovamento e di un rafforzamento della Specialità in un processo di mutua, leale e solidale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali repubblicani;
RITENUTO, infatti, che il legittimo sentimento delle regioni ordinarie di poter esercitare una autonomia qualificata, che riconosca le rispettive capacità amministrative e legislative avrebbe potuto già attuarsi sulla base del vigente articolo 116, terzo comma, della Costituzione e che tale aspirazione ad un regionalismo differenziato viene ad essere confermata e potenziata nel testo della Riforma costituzionale approvata dal Parlamento e sottoposta a referendum confermativo, che ha modificato il citato terzo comma, dell’articolo 116;
SOTTOLINEATO che la scelta del Legislatore costituente, di precisare la modalità di revisione degli Statuti di specialità, inserendo la previsione della necessità di una “intesa” come modalità di relazione fondamentale e conditio sine qua non della relazione tra Stato e sistema delle Autonomie Speciali, anche, se non soprattutto, sul delicato terreno della finanza pubblica, costituisce piena attuazione del principio di equiordinazione degli enti costitutivi della Repubblica sancito dall'art 114 Costituzione; 
RICORDATO anche il percorso particolarmente rilevante avviato sulla proceduralizzazione delle relazioni tra Stato e Autonomie speciali, nonché sull’ampliamento dell’ambito di competenza delle norme di attuazione statutaria e del ruolo delle Commissioni paritetiche;
VISTO, altresì, che il progressivo attuarsi della dinamica ascendente nella produzione normativa europea, che dai Comuni sale progressivamente, attraverso la dimensione regionale, a quella statuale e comunitaria e che in detta partita, le Regioni e Province ad Autonomia speciale possono svolgere un ruolo fondamentale nelle rispettive sfere geografiche in relazione ai processi di costituzione ed integrazione delle regioni europee, punto di passaggio e parametro fondamentale verso un processo di costruzione compiuta dell’Unione Europea;
RITENUTO che tutto ciò offra una formidabile sfida alle Regioni e Province autonome sia in vista dei percorsi di revisione statutaria, occasione per adeguare gli strumenti dell’autonomia alle complesse future sfide, sia per rinsaldare, nell’ordinamento repubblicano, ruolo, importanza e contributo delle Autonomie speciali medesime;
CONSIDERATO che vada in questa prospettiva e costituisca un primo importante contributo delle Regioni e Province autonome alla definizione del futuro assetto della nostra Repubblica la “Carta di Udine”, sottoscritta dalle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Sardegna e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tutto ciò premesso
1) afferma la propria condivisione e il proprio sostegno al documento firmato a Udine il 7 ottobre 2016 dai Presidenti delle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
2) impegna il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia a sostenere detto documento in tutte le sedi istituzionali e in sede di Conferenza delle assemblee legislative delle regioni e province autonome italiane come contributo utile al prosieguo del processo di riforma e rafforzamento del sistema regionale italiano.

Trieste, 18 ottobre 2016

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